REGOLAMENTO

REGOLAMENTO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DEL “GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE” IN ATTUAZIONE DELL’ART. 35, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1

(In riferimento a quanto previsto dalla Gazzetta ufficiale della repubblica italiana Serie Generale n.53 del 03-03-2023 – Allegato A)

Art. 1. – Costituzione gruppo comunale di volontariato di Protezione civile

1) Il “Gruppo comunale di volontariato di protezione civile” di Cologne, di seguito GCVPC, costituito con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 18/02/2004, ha sede legale del comune di Cologne in conformità a quanto previsto dall’art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto
compatibile, dall’art. 21 del decreto legislativo n. 117/2017.

2) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell’Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderivi volontariamente;

3) Il comune provvede all’iscrizione del GCVPC nell’elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell’art. 11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri enti del Terzo settore».

Art. 2. – Il sindaco

1) Il sindaco, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell’azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018(1)

(1) La funzione di responsabile per i gruppi intercomunali e provinciali è svolta dal Presidente dell’unione e dal Presidente della provincia/città metropolitana, fatta salva la possibilità di delegarla.

2) Il sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell’istanza per l’iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell’amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3. – Obiettivi del gruppo

1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell’art. 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e
sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4. – Attività del GCVPC

1) L’impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione civile di cui al decreto legislativo n. 81/08 e atti conseguenti.
2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:

a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018;

b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012;

c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;

d) attività addestrative e formative funzionali all’attività di protezione civile;

e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;

f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal comune.

3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del sindaco e delle direttive previste dal Piano di protezione civile del comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione civile.

4) Il comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
– il registro dei volontari iscritti;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo art. 12.
– Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5. – Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell’Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell’esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità
genitoriale/tutore.

3) Al GCVPC quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.

4) L’ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
– autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
– elementi utili all’immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
– copia del documento di identità in corso di validità;
– copia del codice fiscale.

5) L’ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del comune e viene comunicata all’interessato e al coordinatore operativo del GCVPC di cui all’art. 12.

6) In caso di rigetto motivato, il sindaco deve darne comunicazione all’interessato e al coordinatore operativo.

7) Il comune promuove e incentiva l’adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

8) Eventuali altri requisiti per l’ammissione al GCVPC sono indicati dal comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell’ente.

Art. 6. – Volontari effettivi

1) Sono volontari effettivi i cittadini dell’Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall’Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
– copia della polizza assicurativa di cui all’art. 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
– tesserino di appartenenza al GCVPC;
– vestiario e DPI idonei;
– copia del regolamento.

Art. 7. – Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
a) recesso volontario presentato dal volontario;
b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o per incompatibilità con l’azione operativa del GCVPC;
c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all’art. 5 del presente regolamento;
d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.

2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale – con giustificate motivazioni da comunicare all’interessato – viene proposta dal coordinatore operativo o dal sindaco; quest’ultimo, sentito il parere dell’Assemblea dei volontari di cui al successivo art. 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

3) Il recesso del volontario viene comunicato dall’appartenente al GCVPC in forma scritta, al coordinatore
operativo e al sindaco.

4) Una volta persa l’appartenenza al GCVPC il volontario ha l’obbligo di restituire l’equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d’uso, entro trenta giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8. – Diritti dei volontari

1) Il volontario del gruppo, quale persona che svolge l’attività di volontariato organizzato di Protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall’art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.

2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del comune di riferimento, secondo le modalità previste dall’art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell’attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.

3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9. – Doveri dei volontari

1) I volontari sono tenuti a:

a) assicurare la reperibilità ai fini dell’impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;

b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;

c) indossare l’abbigliamento/DPI assegnati dal comune, astenendosi dall’impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;

d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d’addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione civile promosse dal comune o dal GCVPC o alle quali il comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;

e) comunicare prontamente al comune e al coordinatore operativo di cui all’art. 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10. -Organi del GCVPC

1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:

a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;

b) consiglio direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;

c) coordinatore operativo.

b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;

c) indossare l’abbigliamento/DPI assegnati dal comune, astenendosi dall’impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;

d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d’addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione civile promosse

dal comune o dal GCVPC o alle quali il comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;

e) comunicare prontamente al comune e al coordinatore operativo di cui all’art. 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 11. – Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC

1) L’assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno tre volte l’anno.

2) L’assemblea è convocata dal coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
3) L’assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile, nel rispetto
dell’autonomia degli enti locali.

4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.

5) L’assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
– elezione del consiglio direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
– elezione e revoca del coordinatore operativo;
– elezione e revoca del Vicecoordinatore operativo;
– ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell’assemblea ordinaria;
– la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 12. – Consiglio direttivo

1) Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall’Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, è l’organo di supporto alle attività del coordinatore operativo. Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal coordinatore
operativo.

2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.

3) Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal coordinatore operativo.

4) Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:

a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all’assemblea e approvate successivamente dal sindaco e alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo;

b) collabora con il comune alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione civile;
c) definisce proposte di programma, sottoposte all’assemblea e approvate successivamente dal sindaco, alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo, per la formazione per l’addestramento dei volontari con corsi specifici;

d) programma, in accordo con il comune, la diffusione della cultura di Protezione civile presso le
scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di
protezione civile.

Art. 13. – Coordinatore operativo

1) Il coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall’assemblea dei volontari, secondo i principi di democraticità di cui all’art. 11, comma 5, per un periodo di 3 anni ed è nominato dal sindaco con apposito decreto ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 1/2018.

2) Il ruolo di coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. É incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell’ente. Il mandato del coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall’assemblea con la maggioranza di cui all’art. 11, comma 5. Il coordinatore operativo può essere altresì revocato dal sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell’assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all’art. 4, comma 2 del presente atto.

Il provvedimento di revoca è adottato dal sindaco.

3) Il coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell’assemblea e sulla base del Piano di Protezione civile del comune e, in accordo con il sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.

4) Il coordinatore operativo relaziona al sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.

5) Il coordinatore operativo cura la ricognizione e l’aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.

6) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi squadra/Vice capi squadra.

7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal comune.

8) Il coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal sindaco del comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.

9) Il coordinatore operativo provvede a trasmettere al sindaco del comune di riferimento una relazione dettagliata sull’attività svolta dal GCVPC nell’anno precedente.

10) L’assemblea ai sensi dell’art. 11, comma 5, elegge un Vicecoordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14. – Organizzazione operativa del GCVPC

1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del comune di riferimento e ai rischi del territorio, l’assemblea/consiglio direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all’interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.

2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell’ambito delle attività di Protezione civile.

3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi

4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del sindaco del comune di riferimento e sotto la guida del coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell’art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell’art. 41, comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.

5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il sindaco del comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15. – Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1) Il comune di riferimento assegna al GCVPC una sede operativa.

2) I volontari del gruppo sono autorizzati all’uso dei locali, dei materiali, dell’abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del comune, in maniera compatibile con l’operatività del Gruppo, per l’espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa
sono a carico del comune di riferimento.

3) Il comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.

4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.

5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.

6) Il comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.

7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al comune da parte di altri enti.

Art. 16. – Norme amministrative e finanziarie

1) Il comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall’art. 35, comma 1, lettera

a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.

2) Nel bilancio del comune di riferimento sono previsti:

a) capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc…

b) capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all’attività di gestione del GCVPC.

3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.

4) Il comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all’aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell’art. 20 del decreto ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.

Art. 17 – Cauzione per noleggio attrezzature

1. Il gruppo di Protezione Civile ha la facoltà di concedere in uso, mediante autorizzazione rilasciata dall’ ufficio comunale competente, il materiale da esso custodito (es: tendone, gazebo, motosega…) ad associazioni e/o gruppi di protezione civile di altri enti che ne fanno richiesta, riservandosi la facoltà di ritirarle, qualora si verificasse una situazione di emergenza, prima e/o durante il periodo di prestito concesso.
2. La concessione è subordinata al deposito cauzionale di € 500,00 con funzione di garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi a carico del conduttore cessionario. Tale deposito verrà debitamente restituito a seguito di avvenuta riconsegna del materiale concesso fatte salve le
condizioni di seguito riportate.

3. Il richiedente/concessionario è obbligato a:

– prendere in consegna la struttura e servirsene per l’uso stabilito, osservando la diligenza del buon padre di famiglia;
– restituire la struttura entro i termini previsti in domanda e disposti in concessione;
– mantenere la struttura in buono stato d’uso senza arrecare danni;
– riconsegnare la struttura in buono stato e nelle medesime condizioni in cui l’aveva ricevuta, dovrà quindi essere priva di vizi che possano diminuirne l’idoneità all’uso convenuto;

4. In caso di mancata osservanza di quanto sopra, e/o di eventuale danneggiamento durante il prestito
concesso, si provvederà a trattenere la cauzione versata.